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Conti Emanuela
LO STRUMENTO NEGOZIALE PER LA RISOLUZIONE DELLA LITE E IL SUO VALORE PROBATORIO RISPETTO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE
(Nota a Giudice di pace Roma 29 novembre 1998)
in Il Nuovo Diritto, 1999, fasc. 4  pag. 281 - 287
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in epigrafe afferma che in caso di mancata prova per iscritto dell'atto transattivo, benché l'esistenza dello stesso sia desumibile dalle concordanti ammissioni delle parti in causa, è doveroso riconoscere che il relativo contenuto obbligatorio rimane non provato, con l'inevitabile conseguenza che non può esservi certezza circa la satisfattività del pagamento effettuato sulla base del cennato contratto. L'A. trae spunto dalla decisione per svolgere qualche riflessione sulle caratteristiche della transazione ed analizza la disciplina codicistica sulle problematiche toccate dal Giudice di Pace; in particolare, si sofferma a valutare la necessità della prova scritta della transazione.

Fonti

  • Codice civile art. 1350
  • Codice civile art. 1372
  • Codice civile art. 1425
  • Codice civile art. 1956
  • Codice civile art. 1966
  • Codice civile art. 2643
  • Codice civile art. 2648

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