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Caro Michele
LA CORTE DI CASSAZIONE INTEGRA LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
(Nota a Cass. sez. lav. 27 marzo 1999, n. 2950)
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, fasc. 4  pag. 778 - 779
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il datore di lavoro ricorrente lamentava, tra l'altro, la violazione del principio di specialità, in base al quale il giudizio circa la validità dei trasferimenti avrebbe dovuto essere condotto esclusivamente sulla base della disciplina del r.d.l. 148/1931 (art. 20, in materia, appunto, di trasferimento), speciale per gli autoferrotramvieri e pertanto prevalente su quella ordinaria. La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che in materia di trasferimento non vi è ragione di applicare agli addetti a tali servizi una disciplina difforme , ormai divenuta deteriore rispetto a quella ordinaria. Pertanto si pone l'esigenza di una interpretazione della disciplina speciale che sia compatibile con i limiti al potere di trasferimento posti dall'art. 2103 c.c. L' A. esamina la queta sentenza mostrando di condividerne le conclusioni.

Fonti

  • Codice civile art. 2103
  • regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) art. 20

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