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Angiello Benedetta
COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER CARICA SINDACALE ELETTIVA, RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON IL SINDACATO E VALORE PROBATORIO DEI VERBALI ISPETTIVI
(Nota a Pret. Parma 12 novembre 1998)
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, fasc. 4  pag. 889 - 896
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Due le tematiche affrontate dalla sentenza: da un lato, la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato tra il sindacato e il lavoratore in aspettativa ex art. 31 l. 300/1970; dall'altro, il valore probatorio dei verbali ispettivi. Approfondite le questioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale, l' A. ritiene corretta l'affermazione della sentenza riguardo alla possibile compatibilità tra l'assunzione di una carica elettiva all'interno di una associazione sindacale e il vincolo di subordinazione (nel caso specifico, tuttavia, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra lavoratrice e sindacato è stata esclusa). Altrettanto corretta la conclusione della sentenza, ritiene l' A., secondo la quale alle valutazioni espresse nei verbali ispettivi è da attribuire esclusivamente una valenza interna all'ente, ma esse non possono rilevare "esternamente" in giudizio: non possono, pertanto avere nessuna rilevanza probatoria circa la natura del rapporto di lavoro considerato, se autonomo o subordinato.

Fonti

  • legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 31

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