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Calafà Laura
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E RICHIESTA DI ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DEL DATORE DI LAVORO
(Nota a Cass. sez. lav. 13 ottobre 1998, n. 10121)
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, fasc. 4  pag. 794 - 795
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nel caso in cui il lavoratore, difendendosi in giudizio per la tutela della propria posizione lavorativa, intenda avvalersi della documentazione in possesso della controparte, egli deve fornire al giudice elementi circa la concreta esistenza dei documenti e l'indicazione di essi specificamente individuati e individuabili. Per ciò che concerne la specificità della richiesta da parte del lavoratore di esibire i documenti in possesso del datore di lavoro, il lavoratore che adduca la lesione del suo diritto di difesa per non avere il datore di lavoro consentito di verificare la documentazione indicata nella contestazione dell'addebito a prova dei fatti addebitati, deve dimostrare di aver richiesto di prendere visione di tale materiale probatorio. Non ha, a questo fine, carattere decisivo un documento nel quale non si rinviene alcuna esplicita richiesta degli atti e dei documenti concernenti gli addebiti e nel quale le espressioni usate dal ricorrente assumono il carattere di generica doglianza per il fatto di ignorare tali atti e documenti. L' A. esamina questa sentenza richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza in materia.

Fonti

  • legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 7

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