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FALERI CLAUDIA
RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E CONCORSO DEL PRESTATORE NELLA DETERMINAZIONE DELL'INFORTUNIO
(Nota a Cass. sez. lav. 17 marzo 1999, n. 2432)
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, fasc. 4  pag. 766 - 769
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Consolidando un precedente orientamento in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, la Suprema Corte riafferma che, a norma dell'art. 2087 c.c. l'imprenditore è obbligato ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza , ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base all'esperienza e alla tecnica. L' A. approfondisce vari profili di questa tematica alla luce di dottrina e giurisprudenza, anche per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme sulla sicurezza, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore. Nella fattispecie il comportamento del datore avrebbe dovuto essere particolarmente prudente, trattandosi di infortunio ai danni di un giovane apprendista.

Fonti

  • Codice civile art. 2087

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