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Di CIOMMO FRANCESCO
(CALCIO. INADEGUATEZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ OSPITANTE)
(Nota a giur. sport 15 gennaio 1999 (Commissione Federale di disciplina FIGC))
in Rivista di diritto sportivo, 1999, fasc. 1  pag. 200
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La decisione in commento ha stabilito che la mancata effettuazione dei calci di rigore, a causa della inidoneità dell'impianto di illuminazione, non può essere addebitata, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società ospitante, in quanto il relativo articolo del regolamento della LNP non è stato recepito nello specifico regolamento della Coppa Italia Primavera. Breve commento dell'A., che solleva critiche nei confronti della soluzione accolta dalla Commissione; in particolare, si rileva che non è espressamente prevista l'esenzione dall'obbligo per il corretto funzionamento e l'adeguatezza dell'impianto di illuminazione; pur essendo i tornei giovanili meno importanti dei campionati maggiori, si deve ritenere che una società professionistica sia tenuta ad organizzare un incontro calcistico con la massima correttezza e diligenza.

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