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Contaldi Gianluca
L'ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 E L'OPPONIBILITÀ AL TERZO PORTATORE DELLA CLAUSOLE DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE CONTENUTE IN POLIZZE DI CARICO
in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1999, fasc. 4  pag. 889 - 912
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sommario: - Premessa: l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e le condizioni per l'opponibilità al terzo portatore delle clausole di proroga della giurisdizione contenute in polizze di carico. - La soluzione individuata nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: il rinvio al diritto nazionale applicabile. La trasmissibilità delle clausole di proroga al terzo portatore nell'ordinamento italiano; la teoria dell'incorporazione (critica). - Ricostruzione teorica della fattispecie sulla base del principio dell'autonomia dell'accordo di proroga; la necessità che il terzo manifesti il proprio consenso e la questione della forma dell'accettazione. Esclusione di un'attuale rilevanza degli usi del commercio internazionale

Fonti

  • Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale) art. 17

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