Ventura Riccardo
LA DILIGENZA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ACQUISIZIONI SOCIETARIE
(Nota a App. Milano 30 marzo 2001)
in Giurisprudenza commerciale, 2002, fasc. 2 pag. 217 - 224
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Secondo le massime della pronuncia in commento "in una situazione di oggettiva difficoltà di comprensione di questioni attinenti alla gestione sociale, l'obbligo di diligenza dell'amministratore di società di capitali può essere assolto disponendo controlli e avvalendosi della consulenza di esperti; benché il gruppo non sia un soggetto giuridico autonomo, è comunque un'entità dotata di un proprio rilievo economico, sicché può ben esistere un interesse di gruppo non specificamente inerente alle singole società che ne fanno parte, in tale ambito l'interesse di gruppo non può mai sovrastare l'interesse diretto della singola società, pervenendo a un abuso a danno della controllata, e per valutare la ricorrenza di eventuali abusi da parte degli amministratori si deve tenere conto dei vantaggi conseguenti per la società controllata all'appartenenza al gruppo". Richiamata la vicenda all'esame della Corte d'Appello di Milano, l'A. ripercorre l'iter logico-giuridico seguito in motivazione.
Fonti
- Codice civile art. 1176
- Codice civile art. 1281
- Codice civile art. 1710
- Codice civile art. 2392
Versione PDF
Document delivery