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Aiello Gianni
LA TUTELA DEL TERZO ACQUIRENTE NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI DEL PRIVILEGIO ERARIALE
(Nota a C. Cost. 15 ottobre 1999 n. 386)
in Bollettino tributario d'informazioni, 1999, fasc. 22  pag. 1712 - 1714
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in epigrafe ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 d.lg. 346/1990; la Consulta ha rilevato che, ai sensi dell'art. 2859 c.c., il terzo acquirente, che abbia trascritto il titolo d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di condanna nei confronti dell'acquirente e non abbia poi preso parte al relativo giudizio, può proporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna. Definiti i termini della questione, l'A. richiama la giurisprudenza sulla materia ed esamina le questioni problematiche affrontate dalla Corte Costituzionale; mostra di aderire alla soluzione accolta dai giudici, sottolineando come la pronuncia presenti un ineccepibile rigore ermeneutico.

Fonti

  • Codice civile art. 2859
  • Codice civile art. 2868
  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 28
  • decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) art. 34
  • decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) art. 41

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