ARRIGONI RITA
REGOLAZIONE E GESTIONE NELLE "PUBLIC UTILITIES": PRINCIPIO DI SEPARAZIONE E LIBERA CONCORRENZA NELL' APPLICAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1995, fasc. 1 pag. 87 - 109
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
I servizi di pubblica utilità, sia in Italia sia negli altri Paesi europei, hanno conosciuto sino a poco tempo fa un diffuso regime di monopolio pubblico che ha caratterizzato e segnato il loro modo di gestione. Oggi questi servizi pubblici subiscono la consistente influenza della disciplina comunitaria che opera su due fronti: in primo luogo, riducendo gli ambiti consentiti di protezione a tutela del principio di concorrenza; in secondo luogo, imponendo a quel che resta del monopolio regole di trasparenza e di economicità a tutela di una funzionalità (performance) ritenuta essenziale nell' interesse degli utenti e per il buon funzionamento dei mercati. Ciò sta a significare che, monopolio o no, la garanzia di economicità-funzionalità postula le medesime regole di gestione per le imprese di pubblico servizio, siano esse pubbliche o private. Proprio qui gioca un ruolo decisivo il principio di separazione fra regolazione e gestione, nel senso che una sede neutrale e imparziale per l' applicazione di discipline e verifiche tecniche è la chiave di volta per assicurare il rispetto dei limiti posti a tutela dei mercati entro i quali diritti esclusivi e libertà di impresa devono convivere in posizione di parità e dove il regime di monopolio non può tradursi in danno dell' utenza. A ben vedere ciò che in realtà va ripensato è lo stesso concetto di impresa pubblica o meglio il rapporto fra impresa pubblica e potere pubblico entro il quale, nel prevalere dell' "indistinto" interesse pubblico, si è disfatto quel principio di economicità che della nozione di impresa è connotato essenziale. I principi comunitari, ponendo sullo stesso piano impresa pubblica e privata, interagiscono sul diritto interno e impongono una rilettura del principio di buon andamento che, allorché si tratti di gestione di imprese di servizio pubblico, si traduce nell' esigenza di una funzionalità (performance) che postula calcolo e razionalità economica. Ad assicurare la quale, la separazione fra regolazione e gestione diviene momento essenziale. Il problema è semmai quello di individuare strumenti e misure per una applicazione del principio che non sia solo formale. La soluzione è in un meccanismo capace di disarticolare il binomio potere-funzione proprio dei sistemi a diritto amministrativo, immettendovi un momento intermedio che sia a garanzia di quella razionalità economica che è compresa nella tutela costituzionale (art. 97 Cost.). E' sul piano organizzativo che occorre dunque operare e la formula delle autorità indipendenti sembra essere la più adatta allo scopo, proprio ad evitare che, in un mercato aperto alla concorrenza e in ossequio ai principi comunitari, l' amministrazione sia allo stesso tempo "giudice e parte".
[Abstract tratto dalla rivista]
Fonti
- Costituzione art. 43
- Costituzione art. 97
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