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Lupo Nicola
IL PARERE PARLAMENTARE SUI DECRETI LEGISLATIVI E SUI REGOLAMENTI DEL GOVERNO
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, fasc. 4  pag. 973 - 1049
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sempre più frequentemente le leggi che contengono norme di delega o disposizioni che rinviano al potere regolamentare del Governo stabiliscono che gli schemi di decreti delegati o di regolamenti debbano essere sottoposti, prima della loro deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, al parere delle Commissioni parlamentari. Il contributo, dopo avere dato ragione dell'accostamento di queste due forme di parare parlamentare, entrambe rivolte ad atti normativi (primari e secondari) del Governo, ed avere rilevato che la diffusione di tali pareri negli anni '90 può essere messa in relazione con l'espansione del potere normativo del Governo registratasi nello stesso periodo, si sofferma su alcuni aspetti problematici che emergono dall'esame sia delle previsioni legislative, sia dalla prassi parlamentare. Tra questi aspetti, compare anzitutto l'individuazione dell'organo parlamentare competente ad esprimere il parere: al riguardo, l'analisi rivela sia un "ritorno", all'inizio della XIII legislatura, delle Commissioni bicamerali consultive - che peraltro sembra destinato a rientrare, essendosi nella gran parte dei casi previsto il parere delle Commissioni permanenti di Camera e Senato -, sia il coinvolgimento di altre Commissioni, attraverso la procedura, delineatasi nella prassi parlamentare, delle c.d. "osservazioni per il parere". Quindi si esamina il problema del coordinamento, specie temporale, tra il parere parlamentare e quello reso da altri soggetti (Consiglio di Stato, Conferenza unificata, Autorità indipendenti, forze sociali, ecc.), che ormai si tende a risolvere nel senso di far sì che le Commissioni parlamentari siano in grado di esprimere un testo che il Governo considera "definitivo", e modificabile perciò solo allo scopo di uniformarsi ai contenuti del parere parlamentare. Oggetto di approfondimento sono anche le procedure seguite dalle Commissioni parlamentari per giungere all'espressione del parere e, in particolare, per la votazione delle modifiche presentate rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore, nonché la questione della natura dei termini previsti (dalla legge o dai regolamenti parlamentari) per la trasmissione dello schema alle Camere o per l'espressione del parere: per quest'ultimo aspetto, si sostiene che, anche ove ciò non sia espressamente previsto dalla legge, la mancata espressione del parere non sia idonea ad impedire che il Governo eserciti il potere normativo ad esso spettante. Si richiamano poi le principali critiche che la dottrina ha rivolto alla previsione di pareri parlamentari su atti normativi del Governo, e che fanno leva sia - in termini di legittimità - sulla mancata previsione di tale fase nell'art. 76 Cost. e nella disciplina generale del potere regolamentare del Governo contenuta nell'art. 17 l. 400/1998, sia - in termini di opportunità - sulla commistione di ruoli tra i poteri legislativo ed esecutivo che tale procedura verrebbe ad originare. D'altro canto, non mancano le utilità collegate a tali pareri, consistenti nella maggiore trasparenza che il coinvolgimento delle Camere assicura a tutta la procedura, nella opportunità di verificare "in corso d'opera" l'attuazione dei principi definiti dalla legge, e soprattutto nell'ausilio che la previsione del parere parlamentare fornisce allo stesso legislatore nell'opera di "dismissione" di alcune quote di normazione in favore del potere esecutivo: solo una volta che si siano assicurati che le scelte compiute dal Governo dovranno essere preventivamente discusse in Parlamento, i parlamentari possono rinunciare ad esercitare in forma onnicomprensiva la funzione legislativa. In conclusione, lo studio passa in rassegna le principali ipotesi che sono state prospettate, in dottrina o nel dibattito politico, allo scopo di rendere più incisivi i pareri parlamentari su atti normativi del Governo; tra queste, ricorrente è, in particolare, la proposta di attribuire un valore anche giuridicamente vincolante ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ma sulla sua compatibilità con il dettato costituzionale si registrano peraltro, in dottrina, posizioni variegate. Ancor prima, sembra emergere l'esigenza di approntare una disciplina generale - a livello sia legislativo che di regolamenti delle Camere - del parere parlamentare su atti normativi, in modo tale da non rimettere unicamente alla scelta episodica del legislatore la determinazione delle forme di coinvolgimento del Parlamento all'interno del processo di formazione dei decreti legislativi e dei regolamenti. Appunto in questa ottica si pongono, da un lato, una proposta di legge attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera volta a regolamentare organicamente, sia pure attraverso norme di rango primario, la produzione degli atti normativi, la quale dedica ampio spazio al parere parlamentare, e, dall'altro, una recente modifica del regolamento della Camera, che ha introdotto nell'art. 96 ter una specifica disciplina del parere parlamentare su atti normativi del Governo, prevedendo, in particolare, l'applicabilità delle regole sull'istruttoria legislativa e la possibilità di un coinvolgimento anche del Comitato per la legislazione.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 76
  • l. 16 giugno 1998, n. 191
  • legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
  • legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) art. 14
  • legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) art. 17
  • legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) art. 3, comma 13
  • Regolamento del Senato art. 139-bis, comma 2
  • Regolamento della Camera art. 143, comma 4
  • Regolamento della Camera art. 96-ter

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