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Nocilla Damiano
AUTONOMIA, COORDINAMENTO E LEALE COLLABORAZIONE TRA I DUE RAMI DI UN PARLAMENTO BICAMERALE
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1998, fasc. 4  pag. 935 - 981
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il concreto configurarsi delle istituzioni, ed in particolare di quelle parlamentari, rivela l'esistenza di alcuni principi c.d. istituzionali, la cui individuazione consente, non soltanto una più adeguata interpretazione delle disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari, ma anche una valutazione e classificazione più approfondita dei Parlamenti bicamerali. Ogni sistema bicamerale, infatti, implica la sussistenza di un certo grado di autonomia delle due Camere, autonomia che non attiene solo al fatto che le due Assemblee devono configurarsi come organi distinti, costituiti secondo procedimenti concettualmente separati, ma anche al fatto che i due rami del Parlamento possono indirizzare le proprie volontà in piena, reciproca indipendenza, senza subire i condizionamenti che a ciascuno di essi possano derivare dalla volontà dell'altra Camera. L'esistenza di tale principio emerge con chiarezza da una serie di disposizioni della Costituzione italiana vigente e di altri atti normativi, in quanto esso, come del resto gli altri principi c.d. istituzionali, vive dell'attuazione che vi abbia dato il diritto positivo, quale risulta dal diritto scritto e dalle consuetudini formatesi nel corso del tempo attraverso il concreto atteggiarsi dei soggetti che operano nell'ordinamento dato. Sennonché, nel momento stesso in cui l'ordinamento attribuisce alle Camere una certa competenza, l'atto di una sola di esse non ha valore autonomo, ma prende valore dalla connessione con quello dell'altra, sicché è necessario che i due rami del Parlamento coordinino i propri lavori e le proprie volontà. Di qui un altro principio generalissimo, che condiziona quello della reciproca autonomia e ne è condizionato: il principio del coordinamento tra l'attività delle due Camere. E se è vero che scarse ed assai varie sono le disposizioni costituzionali, da cui emerge la sua sussistenza, è altrettanto vero che numerose sono le disposizioni legislative e dei regolamenti parlamentari che ne costituiscono svolgimento, così come ampio è lo spazio che esso trova nella prassi. Ma è proprio da quest'ultima che si ricava l'esistenza di un terzo principio, che in certo qual senso costituisce il presupposto dei primi due. Infatti un sistema bicamerale, qualche che esso sia, non può funzionare correttamente se non si instaura un'adeguata, leale collaborazione tra i due rami del Parlamento. Si tratta, in altri termini, di applicare ai rapporti tra le due Camere quel generale principio, cui spesso si è riferita la giurisprudenza delle Corti Costituzionali, della leale collaborazione tra gli organi supremi dello Stato, principio che, peraltro, non trova espressa formulazione in Costituzione. Tale principio, da un lato, individua l'estensione dell'ambito della competenza attribuita a ciascuna Camera e, dall'altro, informa di sé tutti quei procedimenti nei quali le due Camere concorrono alla formazione di determinati atti o all'adozione di determinate decisioni.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 55
  • Costituzione art. 56
  • Costituzione art. 57
  • Costituzione art. 64
  • Costituzione art. 68
  • Costituzione art. 82
  • l. cost. 24 gennaio 1997, n. 1
  • Regolamento del Senato art. 104
  • Regolamento del Senato art. 126
  • Regolamento del Senato art. 55
  • Regolamento del Senato art. 75
  • Regolamento della Camera art. 119
  • Regolamento della Camera art. 70

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