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Roppo Vincenzo
TUTELA COSTITUZIONALE DEL CREDITO E PROCEDURE CONCORSUALI
(Relazione al convegno "Crisi e rinnovamento delle procedure concorsuali", Genova, 27-28 marzo 1998)
in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1999, fasc. 1  pag. 1 - 10
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. specifica i due significati di "credito" nella formula "tutela costituzionale del credito": tutela del credito in senso "oggettivo", come affidabilità degli impegni giuridico-economici, stabilità delle relazioni d'affari, funzione del sistema economico e fattore decisivo per il suo buon funzionamento (significato a cui si riferisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 110/1995), e tutela del credito in senso "soggettivo", cioè come posizione soggettiva del creditore, come diritto soggettivo di credito, come veste giuridica di un interesse individuale. Nel contesto del convegno, l'interesse prevalente viene rivolto alla tutela del "credito" in senso soggettivo, ossia come tutela delle posizioni e degli interessi specifici dei creditori dell'impresa insolvente. Punti specifici oggetto di trattazione sono: parametri costituzionali della tutela "sostanziale" del credito; la tutela "processuale" del credito: due linee della Corte Costituzionale; una pronuncia esemplare, C. Cost. n. 115/1994.

Fonti

  • Costituzione art. 41
  • Costituzione art. 42

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