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Li Vecchi Rosario
L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE CON ESITO POSITIVO ESTINGUE O MENO LA SOLA PENA DETENTIVA?
in Rivista penale, 1996, fasc. 10  pag. 1047 - 1049
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

I commi 1 e 12 dell'art. 47 l. 354/1975 hanno dato luogo a orientamenti giurisprudenziali contrastanti, riguardo alla problematica relativa al caso in cui l'affidamento in prova al servizio sociale abbia avuto esito positivo. E' sorto infatti il dubbio sulle conseguenze da ricollegare a tale esito. Se, cioè, esso comporti l'estinzione della sola pena detentiva oppure anche di quella pecuniaria nel caso di condanna per reati che prevedono una pena congiunta. Approfondito il tema, l'A. afferma la propria adesione all'orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della Cassazione n. 27/1995, le quali, vagliati i contrapposti indirizzi nonché le motivazioni poste a fondamento degli stessi, hanno ritenuto ortodosso l'orientamento secondo il quale l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue soltanto la pena detentiva e non anche quella pecuniaria.

Fonti

  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 47, comma 1
  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 47, comma 12

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