Sartore Andrea
SULL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2331, TERZO COMMA, AI TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NON ANCORA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Nota a Cass. civ. sez. I 4 giugno 1999 n. 5494; Cass. civ. sez. I 5 giugno 1999 n. 5533; Cass. civ. sez. I 22 settembre 1999 n. 10263; Cass. civ. sez. I 27 settembre 1999 n. 10669)
in Rivista del Notariato, 1999, fasc. 6 pag. 1586 - 1589
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Nelle prime tre pronunce in epigrafe la Cassazione affronta il tema dell'applicabilità per analogia dell'art. 2331 comma 3 c.c. ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata non ancora iscritta nel registro delle imprese, ma le conclusioni cui pervengono i giudici sono opposte. L'A. rileva la complessità della questione, che esamina prendendo le mosse dalle motivazioni delle sentenze, che ricalcano le argomentazioni sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La sentenza n. 10669/1999, conforme a dottrina e giurisprudenza prevalenti, afferma che oggetto immediato del trasferimento di azioni sia la partecipazione sociale in sé e per sé considerata, non la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.
Fonti
- Codice civile art. 2331, comma 3
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