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Perrucci Ubaldo
LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE TRIBUTARIE
in Bollettino tributario d'informazioni, 1998, fasc. 20  pag. 1605 - 1606
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'art. 68 d.lg. 546/1992 ha disciplinato la materia della riscossione dei tributi e dei relativi rimborsi in pendenza di giudizio, dando conferma al fatto che il giudice tributario, sovrapponendo la esecutività delle sue decisioni a quella degli atti di imposizione, svolge un compito sostitutivo ed in qualche modo riparatorio di quello svolto dall'amministrazione finanziaria. Richiamate le disposizioni sulla riscossione frazionata del tributo, in caso di impugnazione degli atti di imposizione da parte del contribuente, l'A. valuta quale sia l'ambito di efficacia della decisione di provvisoria esecutività, prendendo in considerazione le diverse ipotesi configurabili relativamente alle imposte principali, complementari e suppletive. Passa quindi ad esaminare la situazione che si configura nel caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dal contribuente, e conclude prendendo in considerazione il rapporto fra l'esecuzione ed il giudicato sopravvenuto.

Fonti

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) art. 68

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