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Giarda Angelo
I GIUDICI DELLA CONSULTA RECUPERANO QUALCHE CARATTERE DEL SISTEMA ACCUSATORIO
(Nota a ord. C. Cost. 20 luglio 1999 n. 338)
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, fasc. 4  pag. 1449 - 1452
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con l'ordinanza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507 c.p.p. e 151 disp. att. c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 76, 101 comma 2, 102 e 112 Cost.; ha dichiarato altresì manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 506 commi 1 e 2 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 comma 2, 76, 101 comma 2, 102 e 112 Cost.. La Corte Costituzionale ha così riconosciuto al giudice del dibattimento un potere di iniziativa probatoria meramente integrativo rispetto alle predominanti iniziative delle parti. L'A. ritiene questa pronuncia meritevole di pieno e incondizionato accoglimento e di un'adeguata pubblicità, in quanto rappresenta "un argine oltre il quale non devono più essere consentite esondazioni inquisitorie o tentazioni riformiste all'insegna dell'autorità".

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 506, comma 1
  • Codice di procedura penale art. 506, comma 2
  • Codice di procedura penale art. 507
  • Costituzione art. 101, comma 2
  • Costituzione art. 112
  • Costituzione art. 2
  • Costituzione art. 24
  • Costituzione art. 25, comma 2
  • Costituzione art. 3
  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale art. 151

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