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Cenci Daniele
GIUSTIZIA NEGOZIATA, VOLONTÀ DELLE PARTI E POSSIBILITÀ DI RIPENSAMENTI
(Nota a Cass. pen. sez. III 27 marzo 1992)
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, fasc. 4  pag. 1420 - 1429
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata affronta il problema della revocabilità del consenso prestato all' applicazione della pena su richiesta delle parti, risolvendolo, conformemente all' indirizzo prevalente in giurisprudenza, in senso negativo. Accennato brevemente al contrasto dottrinale e giurisprudenziale sul tema, l' A. profila e analizza tre situazioni distinte che possono astrattamente verificarsi: la parte che ha formulato la richiesta unilaterale la revoca prima che sia intervenuto l' accordo con l' altra; dopo la conclusione dell' accordo, entrambe le parti intendono concordemente recedere dallo stesso; sempre dopo la formazione dell' accordo, una sola delle parti intende unilateralmente revocare il proprio consenso, in precedenza estrinsecato o come richiesta iniziale o come consenso sopravvenuto. L' A. si sofferma in particolare sulla terza ipotesi, che è quella portata all' esame della Suprema Corte.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 447
  • Codice di procedura penale art. 562
  • Codice di procedura penale art. 563
  • Codice di procedura penale art. 568

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