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Ceccaroni Vanessa
LA CONTESTAZIONE ALTERNATIVA TRA VECCHIA GIURISPRUDENZA E NUOVO CODICE
(Nota a Cass. pen. sez. V 23 gennaio 1997)
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, fasc. 4  pag. 1461 - 1474
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che non è nullo il decreto di citazione a giudizio che contiene una contestazione alternativa in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati. La Corte di Cassazione ha così richiamato la propria giurisprudenza in materia, elaborata già sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930. L'A. procede ad una sommaria indicazione delle più significative decisioni elaborate nell'interpretazione degli artt. 447, 444 e 445 c.p.p. 1930, relativi al principio della correlazione tra accusa e sentenza ed alle modifiche dell'imputazione nel corso del dibattimento. L'A. procede quindi alla verifica della conformità della contestazione alternativa al diritto di difesa dell'imputato affermata dalla Cassazione.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 521

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