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Aiello Gianni
IMPOSTA DI REGISTRO (AGEVOLAZIONI FISCALI - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IL DECESSO DEL COLTIVATORE DIRETTO E LA PRETESA DECADENZA DEI BENEFICI)
in Bollettino tributario d'informazioni, 1999, fasc. 23  pag. 1752 - 1753
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. osserva che, secondo il Ministero delle Finanze, la cessazione della coltivazione diretta per qualsiasi causa, anche la morte, determina la revoca dei benefici fiscali indipendentemente dall'indagine sulle cause impeditive della coltivazione stessa. Questa posizione non è condivisa dall'A. perché confonde il concetto di giusta causa con quello di forza maggiore e perché è in contraddizione con un precedente intervento del Ministero stesso; l'A. critica inoltre le argomentazioni degli uffici finanziari sotto l'aspetto successorio, in quanto i benefici concessi dalla l. 604/1954 hanno natura personale e perciò l'erede non può continuare la coltivazione ed evitare la decadenza. Conclude affermando che una norma che affermasse differenze di trattamento tra l'acquirente che aliena involontariamente il fondo e chi cessa di coltivarlo involontariamente sarebbe incostituzionale.

Fonti

  • l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8
  • legge 6 agosto 1954 n. 604 art. 7

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