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Grondona Mauro
DICHIARAZIONI RECETTIZIE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE
(Nota a Cass. civ. sez. II 24 ottobre 1998 n. 10564)
in Rivista giuridica dell'edilizia, 1999, fasc. 3  pag. 447 - 450
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la sentenza annotata, la presunzione di conoscenza del destinatario di un atto recettizio non opera se la comunicazione non è stata consegnata a lui personalmente né presso il suo indirizzo, come tale dovendosi intendere il luogo che rientra nella sua sfera di controllo o dominio. La questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte, osserva l'A., si inquadra nell'ambito dell'efficacia degli atti unilaterali e può essere così formulata: è efficace la comunicazione di assemblea condominiale effettuata mediante avviso recapitato in luogo diverso dall'indirizzo del condomino destinatario? Richiamato il fatto di specie, l'A. esamina la normativa relativa alla efficacia degli atti unilaterali e alla dichiarazione recettizia, ed esamina i diversi orientamenti interpretativi sul punto; sottolinea che l'orientamento attuale è nel senso di richiedere al mittente un comportamento che manifesti la sua intenzione di comunicare il contenuto dell'atto al destinatario.

Fonti

  • Codice civile art. 1334
  • Codice civile art. 1335

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