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Inzitari Bruno
LE MOBILI FRONTIERE DELLA LESIONE DEL CREDITO AD OPERA DI TERZI: LA RESPONSABILITÀ DEL TERZO ACQUIRENTE PER LA PERDITA DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
in Rivista dei dottori commercialisti, 1997, fasc. 4  pag. 635 - 646
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'ordinamento giuridico ha previsto a favore del credito diversi mezzi per la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, quali il sequestro conservativo e la azione revocatoria ordinaria. Quanto a quest'ultima, l'esperibilità dell'azione può essere del tutto vanificata dalla fraudolenta collaborazione del terzo acquirente, il quale, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, abbia acquistato e, poi, ulteriormente disposto del bene del debitore, rendendo in tal modo vano ed impossibile l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria. In questi casi è possibile, anche in conformità a recenti orientamenti della giurisprudenza, far valere, nei confronti del terzo, che con il suo comportamento abbia danneggiato le ragioni del creditore, la responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c., al fine di renderlo responsabile di un danno al patrimonio, da ascrivere alla categoria della lesione del credito ad opera di terzi, danno che può essere individuato nella lesione della garanzia patrimoniale del debitore, con obbligo di un risarcimento da quantificare nel valore del bene sottratto all'azione esecutiva del creditore.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Codice civile art. 1223
  • Codice civile art. 2043
  • Codice civile art. 2056

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