Salvadori Margherita
BREVI NOTE IN TEMA DI LITISPENDENZA NELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968
(Nota a sentenza Corte di Giustizia delle comunità europee sezione V 19 maggio 1998 (causa C-351/96))
in Responsabilità civile e previdenza, 1999, fasc. 2 pag. 381 - 388
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza annotata affronta di nuovo il tema della litis pendenza internazionale, alla luce della normativa di diritto uniforme prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968. Richiamata la precedente giurisprudenza sul tema, l' A. esamina questa sentenza con la quale la Corte di Giustizia verifica un'altra condizione della litispendenza interpretando la nozione di "stesse parti" di cui all'art. 21 della Convenzione. L' A. richiama il caso di specie e ripercorre le argomentazioni seguite dalla Corte per giungere alla conclusione che la nozione di stesse parti deve essere "interpretata letteralmente e restrittivamente". L' A. ritiene condivisibile la sentenza che ha escluso la sussistenza della condizione di cui all'art. 21 cit. nel caso esaminato di due domande giudiziali di contributo alle avarie comuni, l'una proposta dall'assicuratore della nave affondata nei confronti del proprietario del carico che si trovava a bordo al momento del naufragio e del suo assicuratore, l'altra proposta da questi due ultimi soggetti nei confronti del proprietario della nave e del suo noleggiatore; a meno che non si dimostri che, in relazione all'oggetto delle due controversie, gli interessi dell'assicuratore della nave, da un lato, e quelli dei suoi assicurati (proprietario e noleggiatore della stessa nave), dall'altro, siano identici e inscindibili.
Fonti
- Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale) art. 21
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