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De Fazio Giacomo
RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO: PER LA PERDITA DEL PROCESSO E PER LA PERDITA DELLA CHANCE DI VINCERE IL PROCESSO
(Nota a Cass. civ. sez. III 6 febbraio 1998 n. 1286)
in Responsabilità civile e previdenza, 1998, fasc. 3  pag. 655 - 661
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il difensore della parte civile non aveva informato il proprio cliente dell'udienza dibattimentale, e perciò era stata dichiarata la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica dell'incidente occorso al suo assistito, e l'imputato era stato assolto con formula piena. Con la decisione in commento la Cassazione ha affermato, per la prima volta, che l'avvocato che ha svolto negligentemente il suo mandato è tenuto a risarcire il proprio cliente del danno prodottogli per la perduta occasione di svolgere il processo (perdita di chance di vincere il processo). Due le questioni oggetto di analisi nella decisione in commento: la parificazione, in termini di presupposti, fra la responsabilità dell'avvocato e quella del medico; i criteri di individuazione del danno risarcibile.

Fonti

  • Codice civile art. 1223
  • Codice civile art. 2230

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