Montini Adriana
(IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER DANNI TRA VECCHIA E NUOVA GIURISDIZIONE)
(Nota a ord. Cass. sez. un. civ. 14 gennaio 2002, n. 362; Cass. sez. un. civ. 6 aprile 2001, n. 149)
in Responsabilità civile e previdenza, 2002, fasc. 4-5 pag. 1081 - 1086
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La Corte di Cassazione con la sentenza annotata ha esaminato le questioni di diritto intertemporale sollevate dal susseguirsi delle disposizioni di legge relative al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Con l'ordinanza, anch'essa commentata, ritiene ammissibile il regolamento di giurisdizione in relazione ad un'azione in materia di servizi pubblici proposta innanzi al giudice ordinario, con la quale era stato chiesto il risarcimento dei danni causati ad un fabbricato da un Comune a seguito di lavori di scavo eseguiti sulla pubblica via per la manutenzione della rete del gas. L'A. mette a confronto la posizione della dottrina e della giurisprudenza sull'argomento. Conclude poi ricordando che in entrambi i casi esaminati la conclusione è la medesima: secondo la Corte si ha giurisdizione amministrativa solo per le azioni risarcitorie proposte dopo il 10 agosto 2000.
Fonti
- legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)
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