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Peila Ivana
IL CONCETTO DI INSIDIA (O TRABOCCHETTO) HA SUPERATO IL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(Nota a C. Cost. 10 maggio 1999, n. 156; Cass. sez. III civ. 29 marzo 1999, n. 2963)
in Responsabilità civile e previdenza, 1999, fasc. 6  pag. 1270 - 1273
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza della Corte di Cassazione aderisce alla giurisprudenza più recente, e senz'altro condivisibile, sostiene l' A., la quale ritiene che anche l'ente proprietario della strada è responsabile dei danni patiti dal privato a causa dell'esistenza di una situazione c.d. di insidia e trabocchetto (nella specie, buca non segnalata). Precisamente viene puntualizzato che tale responsabilità è configurabile anche qualora i lavori di costruzione, restauro o manutenzione della strada, che hanno cagionato il danno, siano stati dati in appalto, visto che essa deriva dalla titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso. Approfondito il concetto di "insidia stradale" quale emerge in giurisprudenza e dottrina, l' A esamina criticamente la sentenza costituzionale in epigrafe la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., con riferimento alla responsabilità della p.a. per danni causati da difetto di manutenzione delle strade. Segnalata una bibliografia di autori critici verso la posizione della giurisprudenza in tema di responsabilità della p.a., l' A. ritiene che ancora una volta la Corte Costituzionale, in sede di esame dell'art. 2043 c.c., abbia "scelto di non scegliere".

Fonti

  • Codice civile art. 1227
  • Codice civile art. 2043
  • Codice civile art. 2051

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