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Campeis Giuseppe, De Pauli Arrigo
L'AZIONE DIRETTA EX ART. 18 L. 990/1969 CONTRO L'ASSICURATORE OBBLIGATORIO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER I SOLI SINISTRI VERIFICATISI IN ITALIA
(Nota a Trib. Milano 11 giugno 1998)
in Responsabilità civile e previdenza, 1999, fasc. 6  pag. 1367 - 1372
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata afferma che "nel processo in Italia per un sinistro stradale verificatosi all'estero (nella specie in Bosnia), ferma la giurisdizione data dalla residenza italiana del convenuto, dovrà applicarsi la legge straniera del luogo del sinistro, sia ai sensi dell'art. 25 preleggi che dell'art. 62 l. 218/1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (e processuale) . Alla stregua della legge straniera applicabile va valutata, fra l'altro, la legittimazione passiva dell'assicuratore italiano, garante per i danni cagionati all'estero dal veicolo italiano". Gli AA. approfondiscono la tematica trattando i seguenti punti: incidente stradale e lex loci; limiti del richiamo internazionalprivatistico alla legge straniera; azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità civile auto in Paese diverso dal luogo del sinistro; la l. 990/1969 ed ambito territoriale della sua necessaria operatività. Gli AA. argomentano, quindi, che la scelta operata dal Tribunale con questa sentenza appare giuridicamente corretta.

Fonti

  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) art. 25
  • l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 18
  • legge 31 maggio 1995 n. 218 art. 62

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