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Dall'Ara Emanuela
LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE DEL DATORE DI LAVORO NELL'IPOTESI DI DANNO AL DIPENDENTE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 16 settembre 1998 n. 9247)
in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1999, fasc. 1  pag. 97 - 106
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la massima della sentenza in rassegna il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità ex art. 2087 c.c. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Pertanto, secondo la Cassazione, il verificarsi del sinistro non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, la prova liberatoria dell'imprenditore presupponendo la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno subito che del rapporto di causalità fra mancata adozione delle misure di sicurezza e danno. Con particolare riguardo ai danni prodotti ai lavoratori da cose assegnate agli stessi e usate per l'esecuzione della prestazione lavorativa, l'applicabilità all'imprenditore dell'art. 2051 c.c. è configurabile in via residuale, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti (affidati al lavoratore in violazione dell'art. 2087 c.c.), se il danno è stato prodotto da un "comportamento" delle cose suddette assolutamente anomalo e non influenzato dall'uso fattone per l'esecuzione della prestazione lavorativa. In tale ipotesi il lavoratore, secondo la pronuncia in epigrafe, si trova rispetto alla cosa produttiva del danno in una posizione di sostanziale estraneità. Premessa un'analisi del contenuto dell'art. 2087 c.c. come fonte di responsabilità extracontrattuale, della natura della responsabilità contrattuale (come responsabilità oggettiva o come responsabilità per colpa), del concetto di custodia nell'art. 2051 c.c. e della responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. nel rapporto di lavoro, l'A. evidenzia i motivi per i quali la sentenza in commento non appare convincente, mettendo in luce, in particolare, i punti deboli della motivazione.

Fonti

  • Codice civile art. 1218
  • Codice civile art. 2051
  • Codice civile art. 2087

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