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Grassano Pietro
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NON SONO IN ALCUN CASO RICORRIBILI SEPPURE SOTTO IL PROFILO DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1999, fasc. 9-10  pag. 865 - 868
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Le Regioni Puglia e Lombardia hanno proposto un conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento - in tutto o nella sola parte motiva - della sentenza della Corte Costituzionale n. 17/1997 con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare proposta dalle Regioni ricorrenti per l'abrogazione di atti legislativi concernenti il Ministero della Sanità. Le Regioni affermavano che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte Costituzionale, l'accertamento dell'esistenza di principi fondamentali nell'ambito del giudizio di ammissibilità del referendum. Dopo avere riassunto le argomentazioni addotte dalle ricorrenti a sostegno del ricorso, l'A. osserva come la Consulta (con sentenza n. 29/1998) abbia dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, rilevando che l'esclusione della possibilità di impugnare le decisioni della Corte Costituzionale preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare le decisioni della Corte. L'A. svolge qualche sintetica considerazione sul tema, indicando i punti di maggiore interesse di questa pronuncia costituzionale.

Fonti

  • C. Cost. 10 febbraio 1997, n. 17
  • C. Cost. 26 febbraio 1998, n. 29
  • Costituzione art. 137, comma 3
  • l. 13 marzo 1958, n. 296

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