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NUNZIATA MASSIMO
SULLA NECESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE NELLA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI CUI ALL'ART. 260 COMMA 2 C.P.MIL.P.
in La Giustizia Penale, 1996, fasc. 4  pag. 254 - 256
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Dall'esame dell'art. 260 comma 2 c.p.mil.p. emerge che sono frequenti i casi di reati previsti dal c.p.mil.p. per i quali i giudizi penali sono condizionati al potere di richiesta del comandante del corpo di appartenenza, al quale è rimessa così la scelta discrezionale della irrogazione della sanzione penale o, in alternativa, di una sanzione amministrativa disciplinare. Analizzata la questione, l'A. prospetta la seguente alternativa: o si ritiene, già a livello interpretativo, che in forza del sopravvenuto nuovo generale obbligo motivatorio degli atti amministrativi, di cui all'art. 3 l. 241/1990, anche la richiesta di procedimento debba necessariamente includere anche la motivazione; ovvero che l'art. 260 cit. dovrà essere caducato dal giudice costituzionale "nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento da parte del comandante debba essere motivata". In entrambi i casi il risultato è il soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, in modo da consentire il sindacato sul corretto esercizio del potere di richiesta, onde verificare che questa sia esclusivamente volta al perseguimento del fine pubblico, con l'esclusione di ogni (oggi possibile) margine di arbitrarietà.

Fonti

  • Codice penale militare di pace art. 260, comma 2
  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) art. 3

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