Porzio Mario
RILIEVI CRITICI SULLE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI ANATOCISMO
(Nota a Cass. civ. sez. III 30 marzo 1999 n. 3096; Cass. civ. sez. I 16 marzo 1999 n. 2374)
in Banca borsa e titoli di credito, 1999, fasc. 6 pag. 650 - 656
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Le sentenze annotate, ribaltando consapevolmente un precedente orientamento, hanno affermato l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale per i conti a debito del cliente, previsto dall'art. 6 delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI; tali sentenze si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale teso a tutelare sempre di più gli interessi del cliente nei confronti della banca, considerata contraente forte. Ciò premesso, l'A. illustra e commenta le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte a sostegno delle pronunce in epigrafe, soffermandosi ad analizzare gli aspetti che appaiono non condivisibili alla luce dell'interpretazione dell'art. 1283 c.c.
Fonti
- Codice civile art. 1383
- Codice civile art. 1835
- decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 50
- legge 17 febbraio 1992 n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) art. 4
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