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Vigo Ruggero
(T.U. IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE. PROCEDURA SANZIONATORIA. IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO)
(Nota a C. Cost. 4 marzo 1999 n. 49)
in Banca borsa e titoli di credito, 1999, fasc. 6  pag. 645 - 648
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in nota ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 d.lg. 385/1993 (t.u. in materia bancaria e creditizia) che detta la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo t.u., dal momento che l'art. 2 comma 1 lett. d) l. 142/1992 ha delegato il Governo ad emanare anche norme contenenti sanzioni amministrative, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei singoli decreti legislativi di attuazione delle Direttive comunitarie. La Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato infondata la questione di legittimità del comma 6 del medesimo art. 145 d.lg. 385/1993, nella parte in cui non prevede che il decreto che irroga la sanzione amministrativa sia ricorribile per cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di una deroga giustificata dalla particolarità della materia. L'A. ricorda il contenuto delle norme impugnate e pone in risalto le argomentazioni del giudice "a quo", con particolare riferimento per la possibile configurazione di un eccesso di delega; ripercorre il ragionamento sviluppato dai giudici costituzionali, ponendo in risalto i passaggi di maggiore interesse.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 360
  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 145
  • Dir. CEE 89/646
  • legge 19 febbraio 1992 n. 142 art. 2, comma 1

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