Schermi Aldo
RIFLESSIONI SUL PEGNO: IN PARTICOLARE, IL PEGNO DI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE
(Nota a Cass. sez. I civ. 23 ottobre 1998, n. 10526)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 7-8 pag. 2118 - 2122
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Secondo il provvedimento in epigrafe, in caso di pegno sui titoli cambiari è necessaria una serie continua di girate perchè il creditore pignoratizio sia legittimato all'esercizio del diritto cartolare, operazioni che dovranno osservare la disciplina contenuta negli artt. 15 e ss. della legge sulle cambiali, mentre la garanzia sarà validamente costituita anche se sulla girata non sia apposta una clausola che faccia specifico riferimento al pegno, ad esempio "valuta in garanzia". L'A., alla luce dell'unitarietà delle funzioni del pegno da lui sostenuta, analizza gli elementi necessari per la valida costituzione della garanzia, che variano a seconda dell'oggetto della stessa: cosa mobile, credito, titolo di credito. In merito al pegno su titoli di credito all'ordine, in particolare, l'A., in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione, identifica l'elemento necessario ed insostituibile, per la valida costituzione di questa garanzia, nella girata apposta sul titolo, che esprima, attraverso le forme lessicali scelte, l'imposizione del vincolo di destinazione ed il diritto di prelazione a favore del creditore pignoratizio.
Fonti
- Codice civile art. 1997
- Codice civile art. 2008
- Codice civile art. 2786
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