Orlandi Mauro
SOLIDARIETÀ ATTIVA ED AUTOINTEGRAZIONE DELLA SENTENZA
(Nota a Cass. civ. sez. II 29 maggio 1998 n. 5316)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 5 pag. 1493 - 1495
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. richiama brevemente il caso oggetto della pronuncia in rassegna: alcuni comproprietari di un edificio agiscono, ex art. 1669 c.c., contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni derivanti da vizi del bene. I giudici di merito accolgono la domanda, e condannano l'appaltatore al risarcimento del danno complessivo in favore dei comproprietari-attori. La Cassazione cassa con rinvio, per violazione degli artt. 1292-1294 c.c., affermando che, diversamente da quella passiva, la solidarietà attiva non si presume, e da ciò facendo discendere il difetto di legittimazione sostanziale e processuale degli attori, i quali possono agire non per l'intero risarcimento, bensì ciascuno quale creditore parziario pro quota. L'A. approfondisce il tema della compatibilità della condanna al risarcimento complessivo con il regime parziario dell'obbligazione plurisoggettiva, spostando il discorso dalla parziarietà del vincolo all'accertamento di un concredito, cioè di un titolo comune a più soggetti, nonché, sotto il profilo processuale, alla determinazione delle quote individuali. L'A. giunge alla conclusione che l'esecutività del titolo giudiziale può prescindere da una perfetta e attuale determinazione del quantum e la sentenza di condanna che non determini le quote parziarie appare comunque suscettibile di esecuzione.
Fonti
- Codice civile art. 1292
- Codice civile art. 1293
- Codice civile art. 1297
- Codice civile art. 1298
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