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Giorgetti Mariacarla
L'ALTERITÀ TRA GIUDICE DELEGATO E GIUDICE DEL RECLAMO
(Nota a C. Cost. 6 novembre 1998, n. 363)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 12  pag. 3221 - 3230
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in rassegna dichiara l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale elette contro l'art. 51, n.4 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice delegato al fallimento, che sia chiamato a far parte del collegio giudicante il reclamo contro i provvedimenti decisori dallo stesso emessi e destinati a colpire diritti soggettivi, debba astenersi. Lo stesso provvedimento enuncia, inoltre, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale avverso la previsione che il giudice delegato riferisca al Tribunale in caso di richiesta di provvedimento collegiale ed il recalmo attenga a provvedimenti emessi dal primo. L'A. critica le conclusioni della Corte Costituzionale, che attribuisce al provvedimento la natura di un vero e proprio riesame da parte di un giudice superiore; ritiene, infatti, che si tratti soltanto di un "momento" dell'iter fallimentare appartenente, dunque, alla medesima fase processuale. L'A. dichiara, quindi, l'incompatibilità del giudice delegato e, allo stesso tempo, risolve il problema della collaborazione tra giudice delegato e Tribunale circa ogni questione per cui sia richiesto un provvedimento al collegio, nel senso dell'inapplicabilità di tale previsione al caso in cui il collegio svolga le funzioni proprie del giudice superiore dell'impugnazione contro il provvedimento del giudice delegato e non si limiti a "collaborare con la sua articolazione monocratica".

Fonti

  • Codice civile art. 2932
  • Legge fallimentare art. 56
  • Legge fallimentare art. 72

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