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Tedesco Giuseppe
SUI RAPPORTI TRA ECCEZIONE DI PARTE E POTERI DEL GIUDICE IN TEMA DI PRESCRIZIONE
(Nota a Cass. sez. lav. 2 agosto 1999, n. 8369; Cass. sez. III civ. 24 marzo 1999, n. 2789; Cass. sez. I civ. 26 aprile 1999, n. 4143)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 12  pag. 3303 - 3305
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

I tre provvedimenti presi in considerazione nel commento sono rappresentativi delle diverse tesi circa il rapporto che viene ad instaurarsi tra eccezione di prescrizione dedotta dall'attore e poteri del giudice di correggere detta richiesta, con particolare attenzione alla possibilità di accertare d'ufficio la decorrenza di un tempo diverso da quello erroneamente indicato dalla parte (favorevole Cass. 2789/1999 e, previe talune precisazioni, Cass. 8369/1999; contra Cass. 4143/1999). L'A., dopo aver richiamato il principio generale in base al quale il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta dalle parti, riporta le varie opinioni formatesi in merito ai poteri di correzione riconosciuti, o meno, al giudice relativamente a dette eccezioni e riassume quelli che sembrano risultare i punti comuni nelle più recenti decisioni. Si afferma, ad esempio che i riferimenti normativi, circa la prescrizione, eventualmente enunciati dalla parte, non è infatti prevista alcuna obbligatorietà in tal senso, non impediscono al giudice, se opportuno, una riqualificazione dei fatti; inoltre, nel caso in cui la parte abbia genericamente invocato la prescrizione, si ritiene che sia stata opposta quella ordinaria. La nota si conclude con lo studio della prescrizione presuntiva ripercorrendo la via di analisi intrapresa in merito alla prescrizione ordinaria.

Fonti

  • Codice civile art. 2938

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