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Salafia Vincenzo
AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ CONTRO L'AMMINISTRATORE, FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ, AZIONE DEL CURATORE, CHIUSURA DEL FALLIMENTO, NUOVA AZIONE DELLA SOCIETÀ
(Nota a App. Torino 16 marzo 1998)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 12  pag. 3437 - 3440
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata afferma il principio in forza del quale le impugnazioni incidientali possono essere mosse tardivamente solo se rivolte alla parte che abbia già proposto appello principale e quello secondo cui l'atto d'appello deve, pena l'inammissibilità, contenere i motivi specifici del gravame. Viene poi affermato che la deliberazione dell'assemblea con cui è stato deciso di ricorrere in giudizio contro gli amministratori non ha più efficacia una volta che il relativo processo si sia estinto. La nota riporta la teoria di dottrina e giurisprudenza secondo cui la deliberazione assembleare, necessaria per avanzare l'azione di responsabilità contro gli amministratori, può comunque formarsi materialmente anche dopo l'introduzione del giudizio, venendole riconosciuti effetti ex tunc. L'A. si pone in netto contrasto con quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino, sostenendo che la validità della deliberazione quale presupposto per l'azione di responsabilità permane anche se il processo si estingue. Critica, inoltre, la tesi della Corte secondo la quale l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare si differenzia da quella promossa dall'assemblea dei soci agendo, il curatore, nel solo interesse dei creditori; sottolinea, invece, l'A., l'ormai corale principio che assegna a detta figura la cura sia degli interessi dei creditori sia della società e conclude escludendo l'esistenza di un divieto generale per quest'ultima, tornata in bonis, di subentrare nelle azioni di responsabilità.

Fonti

  • Codice civile art. 2393
  • Codice di procedura civile art. 334
  • Codice di procedura civile art. 342

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