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Ginevra Enrico
(TITOLI DI CREDITO. TRASFERIMENTO DI TITOLI NOMINATIVI. RUOLO DELL'ATTO AUTENTICO O DELLA CERTIFICAZIONE DEL NOTAIO E DELL'AGENTE DI CAMBIO RICHIESTI PER L'EFFETTUAZIONE DEL TRANSFERT)
(Nota a Cass. civ. sez. I 4 febbraio 1998 n. 1117)
in Banca borsa e titoli di credito, 1999, fasc. 6  pag. 686 - 690
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in epigrafe afferma che, in tema di trasferimento di titoli nominativi, dall'art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi 1 e 3 dell'art. 2023 c.c. si desume che l'atto autentico o la certificazione del notaio e dell'agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l'autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari nominativi, ma requisito per l'opponibilità del trasferimento alla società, la quale in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato. La nota svolge qualche sintetica osservazione sulle problematiche toccate dalla pronuncia e offre un'ampia panoramica della dottrina e della giurisprudenza sulla materia; vengono in particolare esaminate le questioni concernenti l'eventuale concreta omissione delle formalità disposte dagli artt. 2022 e 2023 c.c.

Fonti

  • Codice civile art. 2022
  • Codice civile art. 2023

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