Giacalone Giovanni
SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COLLABORAZIONE PRESENTATA DAGLI "AUSILIARI DEL TRAFFICO " AI VIGILI URBANI PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
(Nota a Cass. sez. III civ. 25 ottobre 1999, n. 11949)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 12 pag. 3239 - 3241
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Il provvedimento in epigrafe afferma che l'autorità municipale può collaborare ai fini dell'accertamento di una violazione al codice della strada, con gli ausiliari del traffico, attraverso le segnalazioni e le rilevazioni da questi effettuate, pur non avendo quest'ultime in se e per se fede privilegiata ed opera un parallelo con i verbali dei pubblici ufficiali che si formano sulla base di segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini. Nella sentenza viene, inoltre, affermato che la notifica della contravvenzione è considerata mera operazione amministrativa e non vera e propria contestazione, non necessitando, dunque, ai fini dell'efficacia del documento relativo, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale. L'A., nell'attesa di un ancor maggiore riconoscimento verso l'attività degli ausiliari, in ossequio anche al d.l. 391/1999, si accosta alla sentenza annotata. L'A. riporta, poi, il diverso valore assegnato dalla dottrina agli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali, a seconda che abbiano ad oggetto fatti avvenuti in loro presenza, oppure "meri elementi valutativi" o dichiarazioni rese da terzi, e osserva che l'indirizzo prevalente attribuisce fede privilegiata solo ai primi. L'A. manifesta, quindi, particolare favore verso la tesi della Cassazione che riconosce l'irrilevanza della semplice impugnativa in se considerata, ai fini dell'efficacia del verbale, comunque reso, della polizia municipale.
Fonti
- Codice civile art. 2700
- d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 art. 6
- l. 15 marzo 1991, n. 80
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 22
- Testo unico sulla circolazione stradale (1959) art. 201
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