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Picardi Francesca
RIFIUTO DELL'ADEMPIMENTO TARDIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(Nota a Cass. civ. sez. un. 9 luglio 1997 n. 6224)
in Giustizia civile, 1998, fasc. 3  pag. 828 - 836
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la massima della sentenza in epigrafe "nei contratti a prestazioni corrispettive, successivamente alla scadenza del termine non essenziale fissato per l'adempimento di una delle parti, l'altra, anche se non abbia ancora proposto la domanda di risoluzione, può legittimamente rifiutare l'offerta di adempimento tardivo e resistere od agire in giudizio per la caducazione del vincolo contrattuale quando, tenuto conto della condizione imprescindibile della non scarsa importanza dell'inadempimento, sia venuto meno il suo interesse all'esecuzione del contratto". L'A., confrontato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza in esame, con quello affermatosi sotto il vigore del codice previgente, afferma di condividere la decisione in esame. Precisa, però, il significato (risultante dalla lettura della motivazione in relazione alla soluzione data al caso concreto) che deve essere attribuito all'"inadempimento grave che faccia venir meno l'interesse della controparte alla esecuzione del contratto", al quale è subordinata la legittimità del rifiuto della prestazione tardiva, eseguita o offerta anteriormente alla domanda di risoluzione.

Fonti

  • Codice civile art. 1453
  • Codice civile art. 1455

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