Papaleoni Marco
SULLA RILEVANZA DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTI LONTANI NEL TEMPO E PARZIALMENTE SANZIONATI
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 1 febbraio 1996 n. 884)
in Giustizia civile, 1996, fasc. 10 pag. 2629 - 2635
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Il caso affrontato dalla Cassazione concerneva la ricorrenza degli estremi, formali e sostanziali, di un licenziamento per giusta causa adottato nell'ambito del rapporto di lavoro marittimo a fronte di una prestazione di un comandante di nave, ritenuta gravemente deficitaria. L'A. prende in esame la complessa e articolata soluzione elaborata dalla Suprema Corte, la quale offre l'occasione per alcune considerazioni e solleva alcune perplessità, attraverso la trattazione dei seguenti punti: la lamentata contraddittorietà del recesso, per aver dato rilievo all'incapacità del comandante di assolvere da solo alle sue specifiche attribuzioni, con la conseguente necessità di affiancarlo con altro dipendente; l'obiettiva ricorrenza della condotta scrutinata; le eccezioni di ordine formale, in particolare quella concernente il requisito della tempestività; i contenuti della lettera di contestazione, avente ad oggetto la qualificazione di comportamenti non esemplificati ed individuati attraverso descrizioni obiettive; il lamentato difetto di proporzionalità e progressività.
Fonti
- legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 7
Versione PDF
Document delivery