Finocchiaro Mario
SANZIONI AMMINISTRATIVE, INTERPRETAZIONE "ESTENSIVA" DELLE FATTISPECIE INCRIMINATRICI, ORDINE DI ESIBIZIONE E ONERE DELLA PROVA
(Nota a Cass. civ. sez. I 28 dicembre 1998 n. 12848)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 6 pag. 1687 - 1689
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'art. 20 comma 5 l. 223/1990, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, prevede che "i concessionari privati sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi". La sentenza in rassegna assume che tale disposizione, alla luce della ratio cui si ispira e tenuto presente che è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di violazioni, dev'essere interpretata "estensivamente" nel senso che, se nel corso dei tre mesi di tenuta obbligatoria delle predette registrazioni viene comunicato o notificato al concessionario un atto del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 31 l. 233/1990, il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa e, eventualmente, in via giurisdizionale. Inoltre, se il concessionario ha omesso di conservare le registrazioni per il tempo indicato, lo stesso non può formulare nei confronti del Garante istanza di esibizione della registrazione stessa, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., mancando uno dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, cioè "il possesso altrui... della cosa o del documento oggetto della richiesta". L'A. dissente da questa interpretazione sotto diversi profili: perché è arduo definirla estensiva e non analogica; perché si tratta pur sempre di una norma incriminatrice, e un comportamento punibile, ancorché con una sanzione amministrativa, non può essere dedotto in via di libera interpretazione da una disposizione che, letteralmente, prevede l'opposto; perché la Cassazione con la sentenza in rassegna ha, senza motivazione, abbandonato un precedente indirizzo giurisprudenziale consolidato; infine perché la sentenza in rassegna travolge i principi generali in tema di onere della prova, anche con riguardo alla specifica materia delle sanzioni amministrative.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 210
- Codice di procedura civile art. 211
- l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 20
- l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 31
- l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 8
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 14
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 16
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) art. 18
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