Grigoli Michele
SULLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI ABBANDONO DELLE MERCI DELL'ASSICURATORE
(Nota a Cass. civ. sez. III 7 settembre 1998 n. 8848)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 6 pag. 1766 - 1768
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La massima della pronuncia in rassegna stabilisce che, nell'assicurazione marittima, il mancato decorso del termine di sei mesi indicato dall'art. 541 lett. c c. nav. non impedisce all'assicurato di fare la dichiarazione di abbandono delle merci all'assicuratore, assumendosi il rischio che la dichiarazione possa essere contestata ed assoggettata a verifica giudiziale della sua validità per il mancato rispetto di quel termine. Peraltro la mancata contestazione da parte dell'assicuratore della validità dell'abbandono nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 546 c. nav. impedisce ulteriori obiezioni sul punto. L'A. rileva nella prassi il tentativo di sperimentare l'istituto dell'abbandono all'assicuratore, eccezionale procedura di liquidazione del danno assicurato, anche in carenza dei presupposti di ordine legale e convenzionale. Questa prassi trova un indiretto alimento nelle incertezze ermeneutiche concernenti la regolamentazione dell'istituto in questione. Sotto questo profilo, l'A. annota criticamente la sentenza in rassegna, dimostrando l'erroneità della soluzione in essa recepita.
Fonti
- Codice della navigazione art. 541
- Codice della navigazione art. 543
- Codice della navigazione art. 546
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