Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Di Gaetano Lucia
I DIRITTI SUCCESSORI DEL CONIUGE SUPERSTITE DI UN MATRIMONIO POLIGAMICO. QUESTIONE PRELIMINARE E VALIDITÀ NEL NOSTRO ORDINAMENTO DELL'UNIONE POLIGAMICA
(Nota a Cass. sez. I civ. 2 marzo 1999, n. 1739)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 10  pag. 2698 - 2706
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nel provvedimento annotato, riferendosi al regime anteriore all'entrata in vigore della l. 218/1995, la Cassazione sostiene la validità e la rilevanza in Italia del matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero secondo le forme stabilite in quello Stato, posto che sussistano i requisiti sostanziali previsti dal nostro ordinamento relativamente allo stato e alle capacità delle persone, non essendo a ciò di ostacolo il fatto che, in caso di matrimonio islamico, quel matrimonio presenti caratteristiche, (come la poligamia ed il ripudio) contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. L'A., dopo aver fatto una rassegna della giurisprudenza dei principali Paesi occidentali, pronunciatasi sull'unione poligamica, richiama le norme del nostro ordinamento che regolano la contrazione di matrimonio da parte di un cittadino italiano in un Paese straniero. Affronta, dunque, l'argomento della validità del matrimonio celebrato all'estero, identificando la relativa valutazione quale questione pregiudiziale o preliminare rispetto alle domande che formano l'oggetto della effettiva richiesta di tutela, questione che sarà rimessa "allo stesso ordinamento che viene individuato dalla norma di conflitto della lex fori concernente il rapporto principale oggetto del giudizio". L'A. concorda con la posizione assunta dalla Cassazione, la quale, pur considerando la poligamia un istituto che contrasta fortemente con i principi etici presenti nel nostro sistema, riconosce i diritti acquisiti da taluni soggetti in virtù di tale unione.

Fonti

  • Codice civile art. 115
  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) art. 17
  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) art. 26
  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) art. 31

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso