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Auletta Ferruccio
SULLA SANATORIA DELLE NULLITÀ RELATIVE ALLA PROVA TESTIMONIALE
(Nota a Cass. sez. III civ. 18 dicembre 1998, n. 12687)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 7-8  pag. 2068 - 2070
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il provvedimento in epigrafe sostiene che all'acquisizione di testimonianze avvenuta senza il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 244 e seguenti c.p.c., può essere riferita una nullità relativa e sanabile per acquiescenza se non tempestivamente eccepita, in quanto si rinviene la ratio delle disposizioni violate nella tutela degli interessi delle parti e non dell'ordine pubblico. L'A. sostiene che la rilevabilità d'ufficio di una nullità riferita ad un atto di procedura civile non incontra un ostacolo nella qualificazione della stessa quale relativa anzichè assoluta e riporta posizioni dottrinali contrapposte circa l'irrilevabilità d'ufficio della scadenza del termine utile per le deduzioni istruttorie delle parti, sostenuta nella sentenza annotata. La nota evidenzia, infine, che la Corte, nel caso di specie, ha disposto la cassazione con rinvio ex art. 360 n. 3) c.p.c., nonostante oggetto di giudizio fosse stata "l'applicazione fatta in sede di merito di una norma de jure procedendo" e da ciò trae spunto per alcune riflessioni circa la (ir)rilevanza ed il significato della distinzione tra "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" e "nullità della sentenza o del procedimento", quali presupposti per il ricorso in Cassazione.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 157
  • Codice di procedura civile art. 244
  • Codice di procedura civile art. 360

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