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Salafia Vincenzo
QUESTIONI IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
(Nota a Cass. sez. I civ. 10 giugno 1999, n. 5732)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 11  pag. 2953 - 2955
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Il provvedimento in epigrafe riconosce validità alla dichiarazione di recesso da una società di persone contenuta nell'atto di citazione per l'instaurazione di una lite, che abbia lo scopo di liquidare la quota sociale di cui il recedente è titolare e si preoccupa di specificare che in caso di dissensi circa la legittimità dell'esercizio del recesso, il giudice di merito dovrà adoperarsi in una duplice e distinta valutazione. Dovrà esaminare, in primo luogo, il contenuto e l'efficacia della dichiarazione, poi la presenza di una giusta causa; si afferma, inoltre, che tale valutazione, se opportunatamente motivata, esula dal controllo del giudice di legittimità. La sentenza si chiude con l'affermazione dell'applicabilità dell'istituto del risarcimento dei danni al caso di mancata liquidazione della quota entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto. L'A., dopo un riferimento alla diversa disciplina cui è sottoposta l'uscita del socio nelle società di persone ed in quelle di capitali, entra nel merito delle questioni affrontate dalla Cassazione accostandosi alle soluzioni da quest'ultima suggerite. In particolare richiama il principio in base al quale la dichiarazione di recesso da una società di persone deve essere comunicata alla totalità degli altri soci per essere valida, prescrizione soddisfatta dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di liquidazione, in quanto atto diretto a tutti i soci.

Fonti

  • Codice civile art. 1224
  • Codice civile art. 2285
  • Codice civile art. 2289
  • Codice di procedura civile art. 360

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