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RAUSEO NICOLETTA
IL DIRITTO DI PRELAZIONE PARZIALE IN CASO DI VENDITA DI UNA PORZIONE MAGGIORE DI FONDO
(Nota a Pret. Vibo Valentia sez. dist. Tropea 27 novembre 1998)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 4-5  pag. 750 - 753
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in commento, osserva l'A., interviene in un interessante caso di prelazione agraria, stabilendo che all'affittuario coltivatore di porzione di un più ampio fondo rustico non spetta il diritto di prelazione, o di riscatto, ex art. 8 l. 590/1965 ove oggetto di vendita sia l'intero fondo. L'A. illustra i punti principali del ragionamento sviluppato dal Pretore ed indica i motivi per cui non può essere condiviso; in particolare, contesta l'interpretazione dell'art. 8 comma 9 l. 590/1965 e ritiene errata la lettura fornita dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare osserva che, se la ratio della l. 590/1965 è quella di favorire la continuazione dell'impresa agricola già stabilita sul fondo, non vi è dubbio che non si ponga in contrasto con le finalità della norma l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario per la sola porzione di fondo da esso coltivata.

Fonti

  • l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 7
  • l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 8, comma 9

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