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D'ARCANGELO LUCIA
LAVORO SUBORDINATO E OBBLIGO DI CUSTODIA
(Nota a Cass. sez. lav. 29 dicembre 1998, n. 12871)
in Giustizia civile, 1999, fasc. 11  pag. 3052 - 3058
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nella sentenza in rassegna la Cassazione dispone che il corrispettivo dovuto al locatore dal conduttore può essere reso anche in forma di attività lavorativa e l'elemento distintivo tra questa situazione e quella che vede il godimento di un locale quale parte della retribuzione per il lavoratore subordinato è costituito dalla diversa importanza che l'attività lavorativa viene a costituire. L'A. rileva come la Cassazione non si sia nei fatti spinta sino all'analisi di questa linea di confine, decidendo una questione per la quale il giudice di merito aveva già negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'A. concentra dunque l'attenzione sull'obbligo di custodia e sulla riferibilità allo stesso di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando i caratteri peculiari di quest'ultimo.

Fonti

  • Codice civile art. 1094
  • Codice civile art. 1571

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