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Mazza Marco, Tolli Adriana
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DI INGIUNZIONE FISCALE
(Nota a Trib. Napoli 29 aprile 1999)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6  pag. 1074 - 1075
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la pronuncia in rassegna il giudice ordinario ha giurisdizione in ordine alla sospensione in via di urgenza dell'esecuzione di ingiunzione fiscale relativa a tributo che il contribuente ingiunto neghi in radice di dover pagare riservandosi in sede di merito di chiedere l'accertamento negativo di ogni debenza a quel titolo, giacché l'ipotizzata controversia di merito, e la relativa istanza cautelare, presupponendo il diniego in capo all'amministrazione finanziaria del potere impositivo nella concreta fattispecie, riguardano posizione di diritto soggettivo devoluta alla autorità giudiziaria ordinaria. Gli AA., richiamati i precedenti giurisprudenziali sulla materia, delineano il quadro della dottrina e svolgono qualche breve considerazione sulla pronuncia del Tribunale di Napoli in merito alla possibilità di sospensione in via cautelare dell'esecuzione esattoriale.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 700
  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) art. 47

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