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Catarinella Piermauro
OSSERVAZIONI IN TEMA SIA DI RICHIESTA DELL'INDAGATO DETENUTO IN CARCERE D'ESSER VISITATO DA UN MEDICO DI FIDUCIA SIA DI INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE A PROVVEDERE IN MERITO
(Nota a ord. GIP Trib. Palermo 26 agosto 1997)
in Giurisprudenza di merito, 1999, fasc. 6  pag. 1058 - 1060
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A., nel commentare la decisione del GIP di Palermo - che aveva ritenuto la propria incompetenza a decidere su un'istanza con la quale un detenuto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere chiedeva di poter essere visitato da uno specialista di propria fiducia - afferma che il diritto alla salute, poiché diritto costituzionale a tutti riconosciuto, deve essere soggetto a tutela giurisdizionale. Pertanto la decisione sul se ammettere o meno una visita specialistica richiesta da un detenuto per essere rimessa al GIP - e non al P.M. titolare del procedimento - il quale dovrà provvedere a pronunciarsi con tutte le garanzie proprie della giurisdizione, prime fra le quali il contraddittorio fra le parti. La richiesta di una visita specialistica in carcere, avanzata da un detenuto, è senz'altro sussumibile, a parere dell'A., nell'alveo del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e, come tale, deve essere assunta da un organo giurisdizionale e non solo giudiziario. All'uopo l'A. richiama una recente sentenza della Consulta (n. 26/1999) che ha affermato che un diritto, specialmente se avente rilievo costituzionale, deve potere essere fatto valere in concreto di fronte a un giudice e con le garanzie proprie della giurisdizione, non ultima la possibilità di impugnare la decisione qualora si ritenga ingiusta.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 32
  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 2
  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 35
  • l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 69

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